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Statuto

STATUTO CONSORZIO ACCADEMICO BRASILIANO SANITÀ INTEGRATIVA

CAPITOLO I

DENOMINAZIONE, NATURA, DURATA, SEDE E SCOPO SOCIALE

Articolo 1 – CONSÓRCIO ACADÊMICO BRASILEIRO DE SAÚDE INTEGRATIVA (“CONSORZIO”) è un'associazione di diritto privato, costituita in forma di associazione senza scopo di lucro o senza scopo di lucro, con sede legale e giurisdizione in Rua Alvilândia, 345, CEP 05449-070, in la città di São Paulo e lo stato di São Paulo, disciplinati dal presente statuto e dalla legislazione applicabile, stabiliti per un periodo di durata indeterminato.

Paragrafo singolo - Per il conseguimento delle sue finalità, il CONSORZIO agirà in ambito nazionale ed internazionale, organizzandosi in tutte le unità necessarie, potendo aprire e/o sopprimere succursali, uffici e rappresentanze, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 2 – CONSÓRCIO, associazione con finalità di rilevanza pubblica e sociale, ha la missione di contribuire alla promozione della ricerca scientifica sugli approcci integrativi e complementari alla salute attraverso la sistematizzazione e la produzione di studi e ricerche, aumentando la visibilità delle conoscenze scientifiche sul territorio e promuovere scambi e collaborazioni tra ricercatori, università e gruppi di ricerca nazionali e internazionali per supportare l’implementazione delle Medicine Tradizionali, Complementari e Integrative (Medicine Tradizionali Complementari e Integrative) in modo integrato nel sistema sanitario pubblico con sicurezza, efficacia, qualificazione professionale, qualità dei servizi e dei prodotti. I suoi obiettivi sono inoltre:

a) sistematizzazione e sviluppo di evidenze scientifiche cliniche in grado di informare il pubblico, gli operatori sanitari, i responsabili delle politiche pubbliche e la società in generale sull'uso di approcci integrativi e complementari e sul loro ruolo nella riduzione dei rischi di malattia, migliorando e migliorando l'assistenza sanitaria.
b) formazione, potenziamento e sviluppo di studi, ricerche, costruzione di strategie, metodologie, scambi e articolazioni tra ricercatori e gruppi di ricerca sugli approcci integrativi e complementari in sanità;
c) promozione di pratiche integrative e complementari nella salute come campi di conoscenza indispensabili nella costruzione della società contemporanea, con la creazione di condizioni che assicurino l'accesso universale ed equo ad azioni e servizi per la promozione, la tutela e il recupero della salute;
d) ampliare l'accesso alla conoscenza della medicina tradizionale, complementare e integrativa in sanità, garantendo qualità, efficacia, efficienza e sicurezza nell'uso e la razionalizzazione delle azioni sanitarie, con il sostegno all'innovazione, al controllo e alla partecipazione sociale e
e) promozione dell'etica, della pace, della cittadinanza, dei diritti umani e dello sviluppo integrale degli individui, oltre allo sviluppo sostenibile delle comunità.

Articolo 3 – Per il perseguimento delle proprie finalità il CONSORZIO rispetterà i principi di legalità, impersonalità, moralità, pubblicità, economicità ed efficienza, e non farà alcuna distinzione di razza, colore, lingua, genere, stato sociale, orientamento sessuale, disabilità , credo politico o religioso, ritenendosi un'associazione politicamente apartitica, potendo, quindi, svolgere le seguenti attività:

a) supporto e realizzazione di studi, ricerche e creazione di indicatori, attraverso programmi di sviluppo tecnologico;
b) collaborazione con attività didattiche e di ricerca in varie modalità, con particolare attenzione ai corsi di laurea, laurea, specializzazione e perfezionamento universitario, fatta salva, tra gli altri, l'istruzione di base, l'istruzione secondaria, l'educazione dei giovani e degli adulti;
c) svolgere le proprie attività di assistenza tecnica, assistenza diretta e consulenza a sostegno di altri enti non lucrativi o economici, del settore pubblico, dei privati ​​e dei beneficiari, nonché del settore privato, sempre in relazione alle proprie finalità sociali;
d) creazione, edizione e/o distribuzione di libri, periodici e riviste o qualsiasi altra pubblicazione, nonché edizione di registrazioni audiovisive con qualsiasi mezzo, potendo costituire e mantenere banche dati, musei, biblioteche, videoteche, audiobiblioteche, archivi o collezioni di qualsiasi altra natura;
e) costituzione e partecipazione di altre persone giuridiche, enti, commissioni, consigli, consorzi, reti, progetti di cooperazione tecnico-istituzionale ed ogni altra forma associativa, sia pubblica che privata, nazionale o estera, con finalità compatibili con il presente Statuto, fermo restando il diritto sviluppo di progetti comuni;
f) rappresentanza pubblica degli interessi dei ricercatori associati nell'area della salute integrativa e delle pratiche integrative e complementari nella salute;
g) proposizione, nonché monitoraggio, unitamente a soggetti politici e/o società civile, atti normativi di interesse;
h) promozione, realizzazione, patrocinio e partecipazione a seminari, conferenze, congressi, workshop, fiere, mostre, campagne e presentazioni di ogni genere, concorsi e premi finalizzati al perseguimento delle finalità del CONSORZIO;
i) istituzione di borse di studio, tirocini e assistenza a ricercatori e studenti che possano contribuire a finalità sociali;
j) sporgere denuncia e proporre provvedimenti giudiziali o stragiudiziali di interesse; e
k) compimento di ogni altra attività o pratica di ogni altro atto necessario per il conseguimento degli scopi sociali, deliberato dal Consiglio Direttivo.

CAPITOLO II

DEGLI ASSOCIATI

SEZIONE I

Adesione

Articolo 4 – La composizione del CONSORZIO è costituita da un numero illimitato di membri distribuiti in 02 (due) categorie:

I. Membri effettivi, considerate pertanto le persone fisiche firmatarie dell'elenco di presenze del verbale di costituzione del CONSORZIO, e quelle che vengono ad essere ammesse in tale categoria ai sensi del presente Statuto, tra i ricercatori che dimostrino di aver contribuito alla promozione e legittimazione scientifica delle pratiche integrative e complementari in sanità; 

II. Associati di supporto, sono quindi considerate le persone fisiche e giuridiche che sono state ammesse a tale categoria ai sensi del presente Statuto, e che hanno comprovato impegno per lo sviluppo scientifico di pratiche integrative e complementari in ambito sanitario.

Articolo 5 – I soci non rispondono in solido o in via sussidiaria per controversie e oneri assunti dal CONSORZIO, né avranno alcun diritto in caso di licenziamento, esclusione o morte.

Articolo 6 – I seguenti sono i requisiti per l'ammissione dei membri effettivi:

I. essere un individuo brasiliano associato che è d'accordo con i termini di questo Statuto;

II. sviluppare la ricerca nell'area delle pratiche integrative e complementari nella salute;

III. essere Socio Sostenitore di comprovata collaborazione alle attività del CONSORZIO per un periodo minimo di 18 (diciotto) mesi; e

IV. essere nominato da almeno due membri effettivi e far approvare la domanda di appartenenza a questa categoria dall'assemblea generale.

Articolo 7 - I requisiti per l'ammissione degli Associati Sostenitori sono:

I. essere una persona fisica o giuridica, nazionale o straniera, che sostiene o collabora tecnicamente alle finalità del CONSORZIO;
II. manifestare interesse ad aderire ed agire in difesa delle finalità sociali del CONSORZIO; 
III. hanno approvato la tua richiesta dal Consiglio.

Articolo 8 - I Consorziati possono allontanarsi quando lo ritengano necessario, presentando al Consiglio di Amministrazione domanda di dimissioni.

SEZIONE II

Diritti e doveri dei soci

Articolo 9 – I seguenti sono i diritti degli Associati, dalla data di ammissione:

I. avere accesso al contenuto integrale dello Statuto del CONSORZIO;

II. avere voce nelle Assemblee Generali, fatte salve le disposizioni statutarie;

III. suggerire agli organi di gestione provvedimenti e provvedimenti che contribuiscano al miglioramento del CONSORZIO;

III. partecipare, a tariffa ridotta, a convegni scientifici, corsi e altri eventi promossi dal CONSORZIO; 

IV. acquisire, a costi agevolati, pubblicazioni, servizi e accesso agli eventi promossi dal CONSORZIO.

Paragrafo singolo – E' diritto esclusivo dei Soci Effettivi votare su tutte le materie sottoposte alla deliberazione dell'Assemblea ed essere votati per entrare a far parte del Consiglio Direttivo del CONSORZIO, purché in regola con gli obblighi sociali.

Articolo 10 – I doveri degli Associati, dalla data della loro ammissione:

I. rispettare ed osservare il presente Statuto, le disposizioni regolamentari e le deliberazioni degli organi direttivi, assicurando il buon nome del CONSORZIO ed agendo in conformità ai suoi principi e finalità, nonché osservando i precetti deontologici nei suoi ambiti di attività;

II. fornire al CONSORZIO, nei limiti delle sue disponibilità, collaborazione morale, materiale e intellettuale, adoperandosi per la sua crescita e sostenibilità, tenendosi aggiornato sugli impegni assunti;

III. versare le quote associative, stabilite per categoria di soci, quando istituite dal Consiglio dell'Associazione;
IV. cura dei beni materiali e immateriali del CONSORZIO;
V. rispettare tutti i collaboratori e assicurare la concordia tra loro; 
VI. comunicare, per iscritto, al Consiglio di Amministrazione ogni e qualsiasi variazione dei propri dati di registrazione.

Paragrafo singolo – Al fine di disciplinare le procedure amministrative, i principi e i valori che guidano l'associazione al di là del presente statuto, il CONSORZIO può adottare Codici Etici e di Condotta, nonché Regolamenti Interni, Politica di Integrità e/o altre norme specifiche, con delibera del Consiglio Generale dell'Assemblea.

SEZIONE III

delle sanzioni

Articolo 11 – I soci che violano qualsiasi disposizione del presente Statuto o di altre norme emanate dal CONSORZIO saranno soggetti alle sanzioni di ammonimento, sospensione o esclusione dall'adesione.

Articolo 12 – I doveri degli Associati, dalla data della loro ammissione:

I. grave violazione del presente Statuto;

II. difformità dalle finalità del CONSORZIO;

III. il verificarsi di eventuali gravi motivi che violino i precetti etici del CONSORZIO, che, oltre alla normativa applicabile, potranno essere dettagliatamente descritti in apposita norma interna, quale il Codice Etico e di Condotta o il Regolamento Interno;

IV. mancato versamento, per un periodo superiore a 2 (due) anni, dei contributi associativi, fissati per categoria di associati, quando istituiti dal Consiglio dell'Associazione.

Articolo 13 – Le sanzioni di ammonizione e sospensione saranno applicate nei casi in cui le infrazioni indicate nel precedente articolo siano di minore gravità. Le sanzioni saranno accompagnate da un'indicazione della condotta prevista e dall'eventuale formazione necessaria affinché l'individuo comprenda la sua condotta scorretta e corregga le sue pratiche.

§1° – Le sanzioni sospensive e diffida saranno applicate previa deliberazione del Consiglio Direttivo, assicurando il diritto all'integrale difesa e ricorso all'Assemblea, entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento, da parte dell'associato, della comunicazione della decisione del Consiglio .

§2 – L'esclusione del socio è ammissibile solo per giusta causa, così riconosciuta con provvedimento motivato del Consiglio Direttivo, con ricorso all'Assemblea, entro 15 (quindici) giorni dalla ricezione, da parte del socio, della la comunicazione della decisione del Consiglio.

CAPITOLO III

Dall'organizzazione

Articolo 14 – L'amministrazione del CONSORZIO sarà svolta ed assistita dai seguenti organi:

I. Incontro generale;

II. Consiglio di Amministrazione;

III. consiglio di consulenza; 

IV. Consiglio fiscale.

§1 – È vietato il cumulo degli incarichi nell'esercizio delle funzioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Audit.

§2 - I componenti degli organi di amministrazione possono dimettersi dalla carica, inviando una lettera al Consiglio Direttivo, che formalizzerà le dimissioni in Assemblea.

§3 – Al termine del loro mandato, i componenti degli organi di amministrazione restano in carica fino a 120 (centoventi) giorni, se non si procede all'elezione e all'investitura dei loro sostituti.

§4 - Nel caso in cui occupanti di incarichi nella struttura amministrativa del CONSORZIO siano coinvolti in episodi o denunce che rechino danno all'immagine dell'associazione, saranno automaticamente rimossi temporaneamente o definitivamente dagli incarichi con comunicazione del Consiglio di Amministrazione, indipendentemente dall'evidenza o veridicità dei fatti.

5 º – Il CONSORZIO può istituire una remunerazione per i propri dipendenti, membri del Consiglio di Amministrazione e dei Consigli, che svolgano effettivamente la direzione esecutiva, o che vengano a prestarle specifici servizi, in possesso dei requisiti di cui al successivo comma 6, e rispettando in ogni casi i valori praticati dal mercato nella regione in cui svolge la propria attività ei limiti imposti dalla normativa vigente, come definiti dal valore fissato dall'Assemblea.

§6 – Costituiscono requisiti essenziali e cumulativi per l’istituzione dell’eventuale compenso e la sua successiva corresponsione da parte del CONSORZIO: 

(i) previa presentazione di una proposta contenente la descrizione del servizio da fornire e l'indicazione del numero di ore previste per la sua esecuzione; È 

(ii) la presentazione di una relazione contenente la descrizione del servizio effettivamente svolto e il numero di ore effettivamente impiegate per la sua esecuzione.

SEZIONE I

Assemblea generale

Articolo 15 - L'Assemblea Generale, organo sovrano del CONSORZIO, sarà composta dai soci in pieno godimento dei diritti statutari ed ha le seguenti attribuzioni:

I. assicurare il mantenimento dei valori e delle finalità del CONSORZIO;

II. modificare in tutto o in parte il presente Statuto, anche per quanto riguarda la gestione, nonché gli eventuali Regolamenti interni o altre norme che dovessero essere adottate;

III. eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo, del Consiglio Fiscale e del Consiglio Consultivo;

IV. valuta la relazione del Consiglio di Amministrazione ed il parere dei Consigli e delibera sull'approvazione del bilancio e del bilancio annuale;

V. decidere di compiere operazioni societarie di trasformazione, estinzione e scioglimento del CONSORZIO;

VI. approvare un regolamento per il processo elettorale;

VII. deliberare sulla creazione di pratiche che assicurino l'integrità; 

VIII. deliberare su tutte le questioni relative al CONSORZIO che gli vengono sottoposte all'esame, purché non contrastino con le competenze degli altri organi deliberativi o consultivi e con la normativa vigente.

Articolo 16 – L'Assemblea, ordinaria o straordinaria, sarà convocata per determinati scopi, previo e generico avviso, mediante avviso pubblico affisso presso la sede dell'ente, messo a disposizione sul sito internet dell'ente o diffuso in via telematica e potrà essere convocata secondo i punti I, II e III, infra, e le deliberazioni saranno prese a norma dei §1 e §2 del presente articolo.

I. da qualsiasi amministratore;

II. mediante richiesta indirizzata al Consiglio, firmata da almeno 1/5 (un quinto) dei Soci; o

III. dal Consiglio fiscale o consultivo. 

§1 – Le Assemblee saranno convocate in prima convocazione con i 2/3 (due terzi) dei Membri Effettivi e, in seconda convocazione, dopo 30 (trenta minuti), con qualsiasi numero, con deliberazioni a maggioranza semplice dei presenti , salvo i casi previsti dal comma successivo.

§2 – Le deliberazioni saranno prese necessariamente con il voto dei 2/3 (due terzi) degli Associati aventi diritto di voto presenti, quando l'Assemblea tratta:

I. modifica o riforma, parziale o totale, del presente statuto;

II. licenziamento di Funzionari o Direttori;

III. esclusione degli Associati; e

IV. operazioni societarie di trasformazione, estinzione o scioglimento del CONSORZIO.

§3 – La formalità di convocazione prevista dal presente articolo verrà meno quando all'Assemblea saranno presenti tutti i componenti del CONSORZIO.

§4° – Gli Associati potranno partecipare alle Assemblee Generali in presenza oa distanza, con il conferimento di una sola procura per ogni Associato abilitato.

§5 – La partecipazione a distanza può essere effettuata attraverso diversi mezzi digitali, quali telefonate, videoconferenze, messaggi elettronici condivisi e avrà lo stesso valore della partecipazione in presenza, a condizione che la presenza sia attestata dalla Segreteria dei lavori e dal la deliberazione è contenuta nel verbale dell'assemblea, firmato dal Presidente e dal Segretario dei lavori.

Articolo 17 – L'Assemblea si riunisce in via ordinaria, ogni qualvolta sia convocata con 15 (quindici) giorni di anticipo, come segue:

I - 1 (una) all'anno per: a) approvare il Piano di Lavoro annuale del CONSORZIO, predisposto dal Consiglio di Amministrazione;

b) apprezzare la relazione annuale di attività del CONSORZIO;

c) discutere ed approvare i conti, il bilancio annuale ed il bilancio preventivamente analizzati dal Consiglio di Bilancio; e

II - ogni 2 (due) anni per eleggere i membri del Comitato Esecutivo e del Comitato di Audit.

§1 – Le candidature alle cariche del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale devono, ove possibile, essere presentate mediante l'atto di convocazione dell'Assemblea, in conformità alle eventuali norme del processo elettorale.

III - Ogni tre anni elegge i membri del Consiglio Consultivo, se costituito.

Articolo 18 - L'Assemblea Generale si riunisce, in via straordinaria, ogniqualvolta sia necessario, quando è convocata almeno 7 (sette) giorni prima e ricorrano ragioni di rilevanza e urgenza che ne giustifichino la convocazione.

SEZIONE II

Asse

Articolo 19 - Il Consiglio di Amministrazione sarà composto da un massimo di 3 (tre) Consiglieri, di cui un Presidente Direttore, un Vicepresidente Direttore e un Segretario Direttore, tutti con pari diritti e doveri, eletti dall'Assemblea Generale.

§1 – Gli Amministratori eserciteranno le loro funzioni per un periodo di 2 (due) anni, ammesso un solo rinnovo consecutivo.

§2Possono essere eletti nel Consiglio di Amministrazione solo le persone domiciliate in Brasile.

§3 – Il Consiglio Direttivo si riunirà, almeno, ordinariamente una volta ogni 2 (due) mesi, e straordinariamente, quando necessario, di persona o a distanza, su convocazione di qualsiasi Funzionario, 3 (tre) giorni di anticipo, richiedendo la presenza di almeno 2 (due) Funzionari.

§4 – La partecipazione a distanza può essere effettuata attraverso diversi mezzi digitali, quali telefonate, videoconferenze, messaggi elettronici condivisi e avrà lo stesso valore della partecipazione in presenza, a condizione che sia possibile valutare l'effettiva manifestazione della volontà del partecipante e la deliberazione contenuta nel verbale dell'assemblea, firmato dal Presidente e dal Segretario dell'assemblea.

Articolo 20 – Articolo 20 – Spetta al Consiglio di Amministrazione:

I. dirigere le attività del CONSORZIO e compiere gli atti di gestione amministrativa, in conformità allo Statuto ed agli indirizzi e indirizzi generali eventualmente stabiliti dall'Assemblea;

II. esercitare la gestione nei limiti di legge ea livelli di etica e trasparenza, adottando le misure necessarie per il raggiungimento delle finalità sociali del CONSORZIO;

III. predisporre il Piano di Lavoro annuale del CONSORZIO e sottoporlo alla valutazione dell'Assemblea Generale;

IV. sottoporre annualmente all'apprezzamento dell'Assemblea la Relazione sulla Gestione ed il Bilancio del CONSORZIO, unitamente al parere del Consiglio di Sorveglianza;

V. decidere sull'inclusione di un associato e raccomandare la sua esclusione all'Assemblea Generale;

VI. assumere e licenziare potenziali dipendenti e/o fornitori di servizi;

VII. autorizzare le spese e la riscossione delle entrate;

VIII. articolarsi con istituzioni pubbliche e private per la reciproca collaborazione in attività di comune interesse; e

IX. risolvere i casi omessi e proporre all'Assemblea Generale le modifiche che si rendessero necessarie nello Statuto.

§1 – Il Consiglio di Amministrazione può creare specifici uffici di coordinamento, servizi di consulenza e/o altre funzioni interne che si rendano necessarie per meglio raggiungere i propri scopi sociali.

§Due - I componenti del Consiglio di Amministrazione non saranno responsabili in solido o in solido per le obbligazioni e gli impegni contratti per conto del CONSORZIO o derivanti da un regolare atto di gestione. Coloro, invece, che compiranno atti con violazione colposa o dolosa della legge o del presente Statuto, saranno responsabili amministrativamente, civilmente e penalmente per atti dannosi a terzi o all'associazione stessa.

§3 – In caso di dimissioni, morte o decadenza di un membro del Consiglio Direttivo, l'Assemblea sarà convocata entro 120 (centoventi) giorni per eleggere il sostituto.

Articolo 21 – Spetta all'Amministratore Delegato:

I. dirigere e guidare l'attività del CONSORZIO, osservando e facendo rispettare il presente Statuto;

II. rappresentare il CONSORZIO attivamente e passivamente, giudizialmente e stragiudizialmente, e nelle agende esterne di lavoro, ricerca e progetti, ricercando snodi con il pubblico, privato e terzo settore e gestendo i rapporti e le partnership instaurate per conto dell'associazione;

III. firmare separatamente, per conto dell'Associazione, contratti e/o accordi di qualsiasi natura, assegni, titoli di credito e documenti finanziari, anche bancari;

IV. nominare procuratori, unitamente ad altro dirigente, in conformità a quanto previsto dal §1 dell'articolo 24 del presente Statuto; e

V. suggerire all'Assemblea Generale e agli altri componenti del CONSORZIO misure utili e necessarie per l'interesse sociale.

Articolo 22 – Spetta al Vicepresidente Esecutivo:

I. rappresentare il CONSORZIO attivamente e passivamente, giudizialmente e stragiudizialmente, e nelle agende esterne di lavoro, ricerca e progetti, ricercando snodi con il pubblico, privato e terzo settore e gestendo i rapporti e le partnership instaurate per conto dell'associazione;

II. firmare separatamente, per conto dell'Associazione, contratti e/o accordi di qualsiasi natura, assegni, titoli di credito e documenti finanziari, anche bancari, quando ciò sia impossibile per il coordinatore generale; e

III. supportare l'Amministratore Delegato, sostituendolo nelle sue assenze ed impedimenti;

IV. nominare procuratori, unitamente ad altro dirigente, in conformità a quanto previsto dal §1 dell'art. 24 del presente Statuto.

Articolo 23 – Spetta al Segretario Direttore:

I. rappresentare il CONSORZIO attivamente e passivamente, giudizialmente e stragiudizialmente, osservando quanto previsto dal successivo articolo 24;

II. nominare procuratori, unitamente ad altro dirigente, in conformità a quanto previsto dal §1 dell'articolo 24 del presente Statuto;

III. redigere e tenere aggiornati i verbali delle Assemblee Generali e delle riunioni del Consiglio di Amministrazione;

IV. mantenere il fascicolo del CONSORZIO sotto la propria responsabilità; e

V. dirigere e supervisionare tutto il lavoro della Segreteria.

Articolo 24 – Il CONSORZIO si considera obbligato quando rappresentato:

I. congiuntamente da 2 (due) Amministratori;

II. congiuntamente da 1 (un) Funzionario e 1 (un) procuratore, secondo i poteri conferiti nella rispettiva procura;

III. da uno o più procuratori, secondo i poteri conferiti nelle rispettive procure.

§1 Salvo quanto previsto dalla legge, che può essere a tempo indeterminato, gli altri mandati conferiti dal CONSORZIO avranno durata determinata, non superiore a 2 (due) anni e dovranno essere conferiti con la firma di 2 (due) Amministratori, congiuntamente.

Articolo 25 – In caso di assenza o temporaneo impedimento di uno qualsiasi dei membri del Consiglio Direttivo, le rispettive cariche saranno ricoperte come segue:

I. la carica di Amministratore Delegato dal Vice Amministratore Delegato e, in sua assenza o temporaneo impedimento, dall'Amministratore Delegato;

II. la carica di Vice Amministratore Delegato dall'Amministratore Delegato e, in sua assenza o temporaneo impedimento, dal Vice Amministratore Delegato e, in sua assenza o temporaneo impedimento, dal Segretario; e.

III. la carica di Segretario Direttore dall'Amministratore Delegato e, in sua assenza o temporaneo impedimento, dal Vice Amministratore Delegato.

SEZIONE III

Comitato consultivo

Articolo 26 – Il Consiglio di Amministrazione del CONSORZIO può avere un Comitato Consultivo che funzionerà come organo ausiliario nella gestione del CONSORZIO.

Articolo 27 – L'Advisory Board, una volta insediato, sarà composto da un numero illimitato di membri, residenti o meno nel Paese, eletti da un'assemblea generale, tra persone di notoria conoscenza, rappresentanti di istituzioni nazionali o internazionali di riconosciuta performance nel campo della produzione, promozione e promozione della ricerca nell'ambito della sanità integrativa, per la durata di 3 (tre) anni.

§1La composizione dei membri dell'Advisory Board deve essere rinnovata da 1/3 (un terzo) dei suoi membri ogni 03 (tre) anni.

§2 – Gli Amministratori non rispondono solidalmente o solidalmente per le obbligazioni e gli impegni contratti per conto del CONSORZIO o derivanti da un regolare atto di gestione. Coloro, invece, che compiranno atti con violazione colposa o dolosa della legge o del presente Statuto, saranno responsabili amministrativamente, civilmente e penalmente per atti dannosi a terzi o all'associazione stessa.

§3 - Il Comitato consultivo si riunirà ordinariamente una volta all'anno e straordinariamente, ogni volta che sia necessario, di persona o a distanza, su convocazione di uno qualsiasi degli amministratori o degli amministratori, con almeno tre (3) giorni di anticipo, e la riunione può essere fissata con qualsiasi numero dei presenti.

§4 – La partecipazione a distanza può essere effettuata attraverso diversi mezzi digitali, quali telefonate, videoconferenze, messaggi elettronici condivisi e avrà lo stesso valore della partecipazione in presenza, a condizione che sia possibile valutare l'effettiva manifestazione della volontà del partecipante e la deliberazione contenuta nel verbale dell'assemblea, firmato dal Presidente e dal Segretario dell'assemblea.

Articolo 28 – I membri dell'Advisory Board sono responsabili di:

I. offrire indicazioni teoriche e metodologiche sulle strategie nel campo della ricerca scientifica;

II. esprimere un parere sugli argomenti ad essi sottoposti dal Consiglio di Amministrazione, nonché sugli indirizzi e le politiche del CONSORZIO;

III. rilasciare pareri o pareri in merito a questioni etiche e politiche editoriali del CONSORZIO;

IV. creare un eventuale Regolamento interno del Consiglio, scegliendone, se del caso, la presidenza e altre modalità di intervento; e

V. inoltrare suggerimenti che ritengano rilevanti per l'esame da parte del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea Generale.

SEZIONE IV

Comitato di revisione

Articolo 29 – Il Consiglio Fiscale sarà composto da 2 a 3 (tre) membri, eletti dall'assemblea dei soci, per la durata di 2 (due) anni, con possibilità di riconferma, fermo restando quanto previsto dall'art. 38.

§1 – Solo le persone residenti nel paese possono essere elette nel Comitato di verifica.

§2 – Il Collegio dei Revisori si riunisce ordinariamente una volta all'anno, in presenza oa distanza, e straordinariamente, ove necessario, convocando i propri membri o il Consiglio di Amministrazione con almeno 3 (tre) giorni di anticipo, e può deliberare con qualsiasi numero di omaggi.

§3 – La partecipazione a distanza può essere effettuata attraverso diversi mezzi digitali, quali telefonate, videoconferenze, messaggi elettronici condivisi e avrà lo stesso valore della partecipazione in presenza, a condizione che sia possibile valutare l'effettiva manifestazione della volontà del partecipante e la deliberazione contenuta nel verbale dell'assemblea, firmato dal Presidente e dal Segretario dell'assemblea.

§4 – Gli Amministratori non rispondono solidalmente o solidalmente per le obbligazioni e gli impegni contratti per conto del CONSORZIO o derivanti da un regolare atto di gestione. Coloro, invece, che compiranno atti con violazione colposa o dolosa della legge o del presente statuto, saranno responsabili amministrativamente, civilmente e penalmente per atti dannosi a terzi o all'associazione stessa.

§5 – In caso di dimissioni, morte o decadenza di un membro del Collegio Sindacale, entro 180 (centottanta) giorni sarà convocata l'Assemblea per l'elezione del sostituto.

Articolo 30 - Spetta all'Organismo di Vigilanza:

I. esaminare la contabilità, il bilancio e la contabilità del CONSORZIO;

II. esprimere pareri sui bilanci e sulle relazioni sull'andamento economico-contabile e sulle operazioni patrimoniali effettuate, rilasciando pareri all'Assemblea;

III. monitorare il lavoro di eventuali revisori esterni indipendenti; e

IV. convocare l'Assemblea straordinaria, ai sensi del presente Statuto.

CAPO IV

PATRIMONIO NETTO

Articolo 31 – Il patrimonio del CONSORZIO sarà costituito e mantenuto da:

I. contributi associativi;

II. reddito prodotto da tutti i suoi beni, diritti e attività svolte per il raggiungimento dei propri scopi sociali, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la prestazione di servizi e la vendita di prodotti connessi alla propria attività, nonché proventi da diritti d'autore e/o proprietà intellettuale;

III. liberalità, sponsorizzazioni e compensi per servizi da parte di persone fisiche, persone giuridiche ed enti finanziatori privati ​​nazionali ed internazionali;

IV. somme corrisposte per iscrizioni a congressi, corsi, eventi e conferenze promossi dal CONSORZIO;

V. beni mobili, immobili, mobili, azioni, titoli, valori e diritti, che appartengono o apparterranno al CONSORZIO; e

VI. proventi da investimento delle proprie attività finanziarie e non, relativi al patrimonio amministrato.

§1 – Le entrate, le rendite, gli utili e le eccedenze eventualmente calcolate dal CONSORZIO saranno integralmente investite nel Paese, nel raggiungimento e nello sviluppo delle sue finalità sociali.

§2 – È vietato, sotto qualsiasi forma e pretesto, distribuire eventuali avanzi di gestione, lordi o netti, dividendi, premi, quote o quote del proprio patrimonio, conseguiti nell'esercizio della propria attività, tra soci, amministratori, direttori, dipendenti, sponsor , donatori, collaboratori e qualsiasi altra persona.

§3° – Le spese del CONSORZIO devono essere strettamente correlate alle sue finalità.

CAPITOLO V

ESERCIZIO FISCALE E RESPONSABILITÀ

Articolo 32 – L'esercizio sociale del CONSORZIO inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio verrà redatto il Bilancio e predisposta la relazione del Consiglio di esercizio, con l'elenco dei ricavi e degli oneri verificatisi nell'esercizio di riferimento, da sottoporre al parere del Collegio Sindacale e successivamente sottoposta all'apprezzamento e all'approvazione dall'Assemblea generale.

Articolo 33 – La Rendicontazione del CONSORZIO rispetterà almeno:

I. principi contabili fondamentali e principi contabili brasiliani;

II. pubblicizzare, con ogni efficace mezzo, al termine dell'anno fiscale, il rendiconto di attività ed il bilancio del CONSORZIO, ivi comprese le attestazioni di liquidazione dei debiti con l'INSS e con la FGTS, mettendole a disposizione di qualsiasi cittadino per l'esame;

III. revisione contabile, anche da parte di revisori esterni indipendenti, se applicabile; e

IV. la resa dei conti per tutte le risorse e i beni di origine pubblica ricevuti come stabilito dall'articolo 70, unico comma, della Costituzione federale e da altre norme applicabili.

CAPITOLO VI

TRASFORMAZIONE, SPIN-UP, FUSIONE, INCORPORAZIONE E SCIOGLIMENTO

Articolo 34 – Il CONSORZIO può essere oggetto di operazioni societarie, quali trasformazione, incorporazione, fusione e scissione, nonché può essere sciolto con deliberazione dell'Assemblea.

§1 – In caso di scioglimento, e dopo l'estinzione delle passività, le attività e le rimanenze di patrimonio netto saranno trasferite ad altra persona giuridica della stessa natura, che soddisfi i requisiti della Legge n. 13.019/14, e il cui oggetto sociale è, preferibilmente, lo stesso, ad insindacabile giudizio dell'Assemblea che delibera sullo scioglimento.

§2 – L'eventuale costituzione, fusione o scissione del CONSORZIO avverrà anche con soggetti aventi le stesse finalità sociali o con esse compatibili.

CAPITOLO VII

DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE

Articolo 35 – Sono espressamente vietati, essendo nulli nei confronti del CONSORZIO, gli atti di qualsiasi dirigente, amministratore e/o procuratore che lo comportino in obbligazioni o affari estranei ai suoi scopi, scopi e attività sociale, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, scarichi, fidejussioni, avalli, avalli o qualsivoglia garanzia a favore di terzi.

Articolo 36 – Le omissioni saranno deliberate dal Consiglio di Amministrazione e approvate dall'assemblea generale.

Articolo 37 – Il presente Statuto entrerà in vigore dalla data della sua approvazione e produrrà effetti nei confronti dei terzi a partire dalla loro iscrizione presso il Registro delle persone giuridiche.

San Paolo, 2 ottobre 2023.

statuto

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